L’A. propone un'indagine sulla qualificazione giuridica dei sottoprodotti dell'agricoltura, con riferimento a quelli derivanti dal ciclo di lavorazione degli agrumi, ovvero il c.d. "pastazzo di agrumi". L'obiettivo è quello di dimostrare, sulla scorta anche degli studi specialistici di settore, che il "pastazzo" è un bene in senso giuridico in quanto presenta delle innegabili utilità. Punti specifici di trattazione, pertanto, sono: cenni introduttivi e l'individuazione del tema d'indagine; i principi generali in materia di tutela dell'ambiente; la nozione giuridica di "mangime"; la tutela del consumatore; la responsabilità del produttore; la nozione di "rifiuto". Nelle conclusioni l'A. afferma che solo se viene abbandonato, il "pastazzo" diventa rifiuto, mentre, al contrario, se viene utilizzato come concime o mangime e, quindi commerciabile, ad esso non potrà essere applicata la normativa sui rifiuti. Questa conclusione non sembra contraddetta dall'art. 14 della l. 178/2002 che ha convertito il d.l. 138/2002 che contiene l'"interpretazione autentica" della nozione di rifiuto.

Il regime giuridico dei sottoprodotti dell’industria agrumaria / Saija, R.. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA E DELL'AMBIENTE. - ISSN 1593-7208. - 10(2003), pp. 542-550.

Il regime giuridico dei sottoprodotti dell’industria agrumaria

SAIJA, ROBERTO
2003-01-01

Abstract

L’A. propone un'indagine sulla qualificazione giuridica dei sottoprodotti dell'agricoltura, con riferimento a quelli derivanti dal ciclo di lavorazione degli agrumi, ovvero il c.d. "pastazzo di agrumi". L'obiettivo è quello di dimostrare, sulla scorta anche degli studi specialistici di settore, che il "pastazzo" è un bene in senso giuridico in quanto presenta delle innegabili utilità. Punti specifici di trattazione, pertanto, sono: cenni introduttivi e l'individuazione del tema d'indagine; i principi generali in materia di tutela dell'ambiente; la nozione giuridica di "mangime"; la tutela del consumatore; la responsabilità del produttore; la nozione di "rifiuto". Nelle conclusioni l'A. afferma che solo se viene abbandonato, il "pastazzo" diventa rifiuto, mentre, al contrario, se viene utilizzato come concime o mangime e, quindi commerciabile, ad esso non potrà essere applicata la normativa sui rifiuti. Questa conclusione non sembra contraddetta dall'art. 14 della l. 178/2002 che ha convertito il d.l. 138/2002 che contiene l'"interpretazione autentica" della nozione di rifiuto.
2003
Italiano
10
542
550
9
Comitato scientifico
No
RIFIUTI; AMBIENTE; CONCIME; MANGIME; CONSUMATORE; PRODUTTORE; RESPONSABILITA'
Ricerca svolta nell'ambito del Progetto Cluster C08-A, Sistemi e metodi per la valorizzazione a fini agricoli dell'industria agroalimentare del Mezzogiorno d'Italia, Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, approvato e finanziato dal MIUR.
Saija, Roberto
info:eu-repo/semantics/article
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
262
Il regime giuridico dei sottoprodotti dell’industria agrumaria / Saija, R.. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA E DELL'AMBIENTE. - ISSN 1593-7208. - 10(2003), pp. 542-550.
1
none
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/2971
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact