The contribution has as object the landscape constitutional notion examination through the jurisprudence of the Constitutional Court. Starting point for the reconstruction is the art.9, co.2 of the Const. which has its own roots in other constitutional European legal systems. We have analysed the jurisprudence of the Constitutional Court which in the eighties preferred an interpretation of the art.9, co.2, of the Const. wider than in the past, while in the seventies considered the natural beauty like a landscape portion, with a limited notion. We have analysed some significant sentences where the Court seems to abandon the old conception for a more modern landscape vision, including the environment, the health, the water, the air as well as the urbanism, which remains different from the landscape notion for the different public interest which is to the base also after the constitutional reform of 2001. All that also considering that the landscape is a constitutional value, included in the fundamental principles, while the urbanism carries out an instrumental function for the conservation and the valorization of the landscape itself.

Il contributo ha ad oggetto l’esame della nozione costituzionale di paesaggio attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Punto di partenza per la ricostruzione del percorso è l’art. 9, comma 2 della Cost., che trova le proprie radici in altri ordinamenti costituzionali europei. E’ stata analizzata la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, se negli anni settanta ha considerato le bellezze naturali come una porzione del paesaggio, propendendo per una concezione riduttiva, negli anni ottanta ha optato per una interpretazione dell’articolo 9, comma 2 Cost. più ampia rispetto al passato. Sono state esaminate alcune decisioni più significative ove la Corte sembra voler abbandonare la vecchia concezione a favore di una visione più moderna ove il paesaggio comprende anche l’ambiente, nel cui ambito rientrano anche la salute, l’acqua, l’aria, nonché l’urbanistica, la quale se rientra nella nozione di ambiente, rimane distinta da quella di paesaggio, a causa del diverso interesse pubblico che ne sta alla base, anche dopo la riforma costituzionale del 2001. Ciò anche in considerazione del fatto che il paesaggio rimane un valore costituzionale, collocato dall’art. 9, comma 2 tra i principi fondamentali, mentre l’urbanistica si limita ad assolvere ad una funzione strumentale rispetto alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio stesso.

Dal paesaggio all’ambiente: l’articolo 9, comma 2 Cost. attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale

SAIJA, ROBERTO
2007-01-01

Abstract

The contribution has as object the landscape constitutional notion examination through the jurisprudence of the Constitutional Court. Starting point for the reconstruction is the art.9, co.2 of the Const. which has its own roots in other constitutional European legal systems. We have analysed the jurisprudence of the Constitutional Court which in the eighties preferred an interpretation of the art.9, co.2, of the Const. wider than in the past, while in the seventies considered the natural beauty like a landscape portion, with a limited notion. We have analysed some significant sentences where the Court seems to abandon the old conception for a more modern landscape vision, including the environment, the health, the water, the air as well as the urbanism, which remains different from the landscape notion for the different public interest which is to the base also after the constitutional reform of 2001. All that also considering that the landscape is a constitutional value, included in the fundamental principles, while the urbanism carries out an instrumental function for the conservation and the valorization of the landscape itself.
2007
Il contributo ha ad oggetto l’esame della nozione costituzionale di paesaggio attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Punto di partenza per la ricostruzione del percorso è l’art. 9, comma 2 della Cost., che trova le proprie radici in altri ordinamenti costituzionali europei. E’ stata analizzata la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, se negli anni settanta ha considerato le bellezze naturali come una porzione del paesaggio, propendendo per una concezione riduttiva, negli anni ottanta ha optato per una interpretazione dell’articolo 9, comma 2 Cost. più ampia rispetto al passato. Sono state esaminate alcune decisioni più significative ove la Corte sembra voler abbandonare la vecchia concezione a favore di una visione più moderna ove il paesaggio comprende anche l’ambiente, nel cui ambito rientrano anche la salute, l’acqua, l’aria, nonché l’urbanistica, la quale se rientra nella nozione di ambiente, rimane distinta da quella di paesaggio, a causa del diverso interesse pubblico che ne sta alla base, anche dopo la riforma costituzionale del 2001. Ciò anche in considerazione del fatto che il paesaggio rimane un valore costituzionale, collocato dall’art. 9, comma 2 tra i principi fondamentali, mentre l’urbanistica si limita ad assolvere ad una funzione strumentale rispetto alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio stesso.
BELLEZZE NATURALI; PAESAGGIO; AMBIENTE; KULTURLANDSCHAFT; TERRITORIO; URBANISTICA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12318/5029
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