L’A. analizza il rapporto tra prelazione dell’affittuario e prelazione del confinante. Punto di partenza dell’indagine è il principio, ribadito con forza dalla S.C. per cui alla base delle norme sulla prelazione dell’affittuario coltivatore diretto starebbe un esplicito riconoscimento del lavoro svolto dal piccolo imprenditore su fondo altrui. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto opportuno agevolare la coincidenza tra proprietà e impresa in modo da attribuire la proprietà della terra al piccolo imprenditore agricolo che l’ha lavorata e continua a lavorarla. La ratio della preferenza risiederebbe, ad avviso della dottrina, nella tutela di un interesse generale e non individuale, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 44 comma 1 Cost. Da tale preferenza deriva una compressione dell’autonomia negoziale nei confronti del proprietario alienante, il quale nel momento in cui instaura trattative con un terzo, e concorda con quest’ultimo un prezzo, deve adempiere ad alcuni obblighi. In mancanza di concessionari insediati, il proprietario alienante va incontro ad altri limiti dell’autonomia negoziale, e precisamente deve verificare che non vi siano proprietari di terreni confinanti aventi diritto a prelazione. In questa logica l’A. si sofferma sulla nozione di fondo confinante oggetto di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza divise tra teoria aziendalistica (o della contiguità funzionale) e teoria della contiguità materiale, orientamento questo non condiviso dall’A. che nel ribadire l’esistenza di una ratio comune tra le due forme di prelazione non nega l’esistenza di finalità peculiari alle singole fattispecie. Più che di prelazioni agrarie si dovrebbe quindi parlare di prelazione agraria, istituto che nella sua unitarietà ha come obiettivo la costruzione di imprese agricole efficienti, nonché la realizzazione di un vero e proprio regime di circolazione giuridica dei fondi rustici caratterizzato dal fatto che l’acquisto dei fondi medesimi, tramite la regola della preferenza, è riservato a chi –concessionario o proprietario di fondi a confine- già sia dedito in loco alla coltivazione della terra.
Rapporto tra prelazione dell’affittuario e prelazione del confinante. Riflessioni sulla nozione di fondo confinante / Saija, Roberto. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA E DELL'AMBIENTE. - ISSN 1593-7208. - 6(2004), pp. 373-382.
Rapporto tra prelazione dell’affittuario e prelazione del confinante. Riflessioni sulla nozione di fondo confinante
SAIJA, ROBERTO
2004-01-01
Abstract
L’A. analizza il rapporto tra prelazione dell’affittuario e prelazione del confinante. Punto di partenza dell’indagine è il principio, ribadito con forza dalla S.C. per cui alla base delle norme sulla prelazione dell’affittuario coltivatore diretto starebbe un esplicito riconoscimento del lavoro svolto dal piccolo imprenditore su fondo altrui. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto opportuno agevolare la coincidenza tra proprietà e impresa in modo da attribuire la proprietà della terra al piccolo imprenditore agricolo che l’ha lavorata e continua a lavorarla. La ratio della preferenza risiederebbe, ad avviso della dottrina, nella tutela di un interesse generale e non individuale, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 44 comma 1 Cost. Da tale preferenza deriva una compressione dell’autonomia negoziale nei confronti del proprietario alienante, il quale nel momento in cui instaura trattative con un terzo, e concorda con quest’ultimo un prezzo, deve adempiere ad alcuni obblighi. In mancanza di concessionari insediati, il proprietario alienante va incontro ad altri limiti dell’autonomia negoziale, e precisamente deve verificare che non vi siano proprietari di terreni confinanti aventi diritto a prelazione. In questa logica l’A. si sofferma sulla nozione di fondo confinante oggetto di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza divise tra teoria aziendalistica (o della contiguità funzionale) e teoria della contiguità materiale, orientamento questo non condiviso dall’A. che nel ribadire l’esistenza di una ratio comune tra le due forme di prelazione non nega l’esistenza di finalità peculiari alle singole fattispecie. Più che di prelazioni agrarie si dovrebbe quindi parlare di prelazione agraria, istituto che nella sua unitarietà ha come obiettivo la costruzione di imprese agricole efficienti, nonché la realizzazione di un vero e proprio regime di circolazione giuridica dei fondi rustici caratterizzato dal fatto che l’acquisto dei fondi medesimi, tramite la regola della preferenza, è riservato a chi –concessionario o proprietario di fondi a confine- già sia dedito in loco alla coltivazione della terra.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.